News: Cartello senza ordinanza? Le multe sono valide comunque

Per comprendere al meglio la questione, partiamo da alcune premesse: ai sensi dell'art. 5, comma 3, CDS, "i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, (..) con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali"; ai sensi dell'art. 77, comma 7, CDS, inoltre, tali ordinanze devono essere riportate sul retro dei cartelli stessi.

In molti casi è stato cavalcato un mito: l'invalidità delle multe derivanti dalla violazione di un segnale su cui non è indicata la relativa ordinanza.
Alcune volte gli esiti sono stati positivi, ma nella maggior parte dei casi il ricorso è stato respinto; tuttavia, molti consulenti e studi legali hanno continuato e continuano ad ipotizzare l'annullamento della sanzione quando manca l'indicazione in discorso.

Con la recente sentenza n. 7709/2016, la Cassazione ha però confermato gli orientamenti precedenti, affermando che ''l'eventuale mancata apposizione sul retro della segnaletica stradale della indicazione della relativo provvedimento amministrativo regolante la circolazione stradale non determina di per sé l'illegittimità del segnale'', malgrado sia stata violata la prescrizione contenuta nel comma 7 dell'art. 77 CDS. 
Le conseguenze della legittimità del segnale sono due:
- l'utente della strada è tenuto a rispettarlo;
- il relativo verbale di contestazione non è affatto illegittimo.

Per completezza, sottolineiamo soltanto che - qualora si volesse contestare la legittimità dell'apposizione di un cartello - è necessario ricorrere non al Giudice di Pace, ma al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), in quanto si tratta di fattispecie amministrativa.

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