News: Incidenti all'estero e richieste di risarcimento

Sarà meglio stare ancora più attenti quando si viaggia all’estero: in caso di incidente, infatti, ottenere il giusto risarcimento potrebbe essere più dispendioso e difficoltoso che in passato. Con la sentenza 10/12/2015, infatti, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che le richieste di risarcimento devono essere formulate all’Autorità Giudiziaria del Paese in cui si è svolto il sinistro; sotto il profilo concreto, come è facile immaginare, ciò comporta tuttavia costi e disagi ulteriori per chi non vive stabilmente nel Paese in cui è avvenuto l’incidente.  D’altro canto, la pronuncia è servita a chiarire quanto prescritto dall’art. 4, Reg. CE 864/2007 e ad introdurre un criterio univoco per individuare la legge applicabile in caso di sinistri stradali all’estero (entro comunque i confini dell’Unione): il rischio, infatti, era che per un singolo incidente venissero avanzate molteplici richieste di risarcimento, soggette a questo o quell’ordinamento a seconda del Paese in cui risiedevano i parenti della vittima.
La pronuncia della Corte è scaturita dal rinvio pregiudiziale del Tribunale Civile di Trieste, chiamato a dirimere una controversia tra un automobilista rumeno e una compagnia assicurativa italiana: a seguito di un incidente stradale in cui era deceduta la figlia dell’uomo, infatti, si doveva comprendere quale fosse la giurisdizione competente a decidere delle richieste di risarcimento formulate dai famigliari della vittima, anche in considerazione del fatto che essi risiedevano alcuni in Italia e altri in Romania. Come accennato in precedenza, la risposta al quesito va individuata nel Paese in cui è avvenuto il sinistro, ossia – in questo caso – l’Italia.

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