Sarà meglio stare ancora più attenti quando si viaggia all’estero:
in caso di incidente, infatti, ottenere il giusto risarcimento potrebbe essere
più dispendioso e difficoltoso che in passato. Con la sentenza 10/12/2015,
infatti, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che le richieste
di risarcimento devono essere formulate all’Autorità Giudiziaria del Paese in
cui si è svolto il sinistro; sotto il profilo concreto, come è facile
immaginare, ciò comporta tuttavia costi e disagi ulteriori per chi non vive
stabilmente nel Paese in cui è avvenuto l’incidente. D’altro canto, la pronuncia è servita a
chiarire quanto prescritto dall’art. 4, Reg. CE 864/2007 e ad introdurre un
criterio univoco per individuare la legge applicabile in caso di sinistri
stradali all’estero (entro comunque i confini dell’Unione): il rischio,
infatti, era che per un singolo incidente venissero avanzate molteplici
richieste di risarcimento, soggette a questo o quell’ordinamento a seconda del
Paese in cui risiedevano i parenti della vittima.
La pronuncia della Corte è scaturita dal rinvio
pregiudiziale del Tribunale Civile di Trieste, chiamato a dirimere una
controversia tra un automobilista rumeno e una compagnia assicurativa italiana:
a seguito di un incidente stradale in cui era deceduta la figlia dell’uomo,
infatti, si doveva comprendere quale fosse la giurisdizione competente a
decidere delle richieste di risarcimento formulate dai famigliari della
vittima, anche in considerazione del fatto che essi risiedevano alcuni in
Italia e altri in Romania. Come accennato in precedenza, la risposta al quesito
va individuata nel Paese in cui è avvenuto il sinistro, ossia – in questo caso –
l’Italia.
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