Omologo le modifiche in Italia: aiuto!!!


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Come promesso nell’articolo precedente, veniamo ora a trattare l’ipotesi in cui si decida di omologare in Italia le modifiche alla propria moto.
Tenete presente, da subito, che reperire informazioni sulla procedura è piuttosto difficile: se si volesse soltanto informarsi prima di agire, magari navigando in rete e cercando gli elementi che vi possano far comprendere cosa realmente dovreste fare, non otterreste alcuna risposta; né il sito della Motorizzazione, né quello del Ministero dei Trasporti contengono le informazioni necessarie. Oggi come oggi, fornire uno scadente servizio informativo online è assurdo: gli utenti, infatti, tengono sempre più conto di questi elementi per giudicare lavoro e professionalità di un ente.
È anche difficoltoso recarsi di persona agli Uffici della Motorizzazione: l’orario di apertura è usualmente dal Lunedì al Venerdì, dalle 09:00 alle 12:00; quindi – chi lavora – o prende ferie, o chiede un permesso, o si licenzia! Senza contare la possibilità di raccogliere risposte vaghe e criptiche, come successo ad alcuni.
Insomma, avrete capito che scrivere questo articolo non è stato affatto semplice: ci siamo basati sui documenti reperiti online, sulle scarne e-mail di risposta ricevute dagli Uffici, sulle esperienze altrui e sull’esame dei testi legislativi vigenti. Per questo, se vi sono errori o imprecisioni, segnalateci e provvederemo a correggerli insieme.
Detto questo, partiamo da una situazione concreta: abbiamo sostituito alcuni componenti della moto e, per prima cosa, bisogna comprendere se dobbiamo o meno aggiornare la Carta di Circolazione.
Il Codice della Strada disciplina questa eventualità all’art. 78, ai sensi del quale l’aggiornamento è richiesto soltanto qualora siano state modificate le caratteristiche costruttive del veicolo. Ma cosa deve intendersi per “caratteristiche costruttive”? Lo spiega l’art. 236 del Regolamento di Attuazione, il quale richiama “la trasformazione o la sostituzione del telaio” e le altre ipotesi indicate nell’Appendice V, tra cui: modifiche a masse e dimensioni, interventi relativi a prestazioni e impianto elettrico, ecc.
È quindi molto probabile che, se la customizzazione è stata piuttosto importante, sia obbligatorio aggiornare la Carta di Circolazione.
In tal caso, i veicoli modificati devono essere sottoposti a visita e prova presso l’Ufficio della Motorizzazione territorialmente competente in base alla ditta che ha proceduto alla modifica; una volta compiute le operazioni di visita, verrà rilasciato apposito certificato di approvazione.
Se gli interventi sono stati effettuati da più operatori, senza che per ogni fase fosse richiesto il rilascio del suddetto certificato, l’ufficio competente è quello della sede dell’ultima ditta coinvolta. Si tenga presente che ogni costruttore rilascia certificazione degli interventi effettuati; qualora siano intervenuti più costruttori, tale certificazione è costituita dal complesso di tutte quelle relative ai vari stadi di intervento, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata, con firma del legale rappresentante autenticata ex lege.
Quando poi si tratti di modifiche relative alle masse, al telaio, all’impianto frenante, alla potenza massima del motore o al collegamento di quest’ultimo con la struttura del veicolo, è necessario apposito nulla osta della casa costruttrice del veicolo; si tenga però presente quanto previsto dall’art. 75, comma 3-bis, Codice della Strada: i componenti oggetto di appositi decreti (che ne disciplinano l’approvazione nazionale e le idonee procedure di installazione) sono esentati dalla necessità di ottenere il nulla osta.
A prescindere da ciò, se quest’ultimo non viene rilasciato per motivi diversi da quelli tecnici, ossia concernenti la possibilità di eseguire la modifica, può essere richiesta a persona abilitata una relazione tecnica che attesti la fattibilità della modifica e che, di fatto, sostituisca il nulla osta. In tal caso, dev’essere effettuata una visita e prova presso l’Ufficio competente anteriormente all’effettuazione della modifica, proprio per accertare la fondatezza di quanto attestato nella relazione.
Ciò posto – sia che si abbia il nulla osta della casa costruttrice, sia che si abbia la relazione del tecnico abilitato – una volta realizzata la modifica è necessaria apposita visita e prova presso il competente Ufficio della Motorizzazione, cui seguirà – in caso di esito positivo – il rilascio del certificato di approvazione.
Entro 60 giorni, gli Uffici della Direzione generale della Motorizzazione danno comunicazione delle modifiche effettuate al P.R.A., solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
Non resta che aggiornare i dati riportati nella Carta di Circolazione: tale aggiornamento viene eseguito dall’Ufficio provinciale della Motorizzazione cui sia esibito il certificato di approvazione, oppure dall’Ufficio provinciale che ha proceduto all’ultima visita e prova favorevole; l’aggiornamento avviene emettendo un duplicato della Carta, i cui dati risulteranno variati o integrati in base alle modifiche approvate.
Ciò posto, i documenti necessari per aggiornamento sono: apposita domanda redatta su modello “TT2119” (in distribuzione presso gli Uffici); Carta di Circolazione in originale e sua copia; nulla osta della casa costruttrice (se necessario); dichiarazione dei lavori di trasformazione da parte di un’officina autorizzata dal costruttore; attestazione di pagamento per la prenotazione del collaudo; esito della visita e prova.
Quindi, perché si opta quasi sempre per un’omologazione straniera delle modifiche, in luogo di quella italiana?
Semplice, perché la nostra è troppo burocratizzata ed oggettivamente difficile da ottenere: per il nulla osta della casa costruttrice è necessario attendere una vita e, peraltro, difficilmente verrà concesso; le norme applicabili lasciano agli operatori di settore un ristrettissimo spazio per le personalizzazioni; le operazioni di visita e prova molte volte danno esito negativo, soprattutto per i componenti artigianali; ecc.
Un’eventualità, tuttavia, non è propriamente disciplinata dalla legge: come bisogna agire se le modifiche sono state effettuate da un biker personalmente (senza essere meccanico) e magari utilizzando alcuni pezzi handmade?
Gli articoli 78 Codice della Strada e 236 Regolamento d’Attuazione contengono termini quali “ditta” o “costruttore”; in sostanza, sembrano far esclusivo riferimento ad operatori professionali e precludere di conseguenza ogni intervento dei privati. Tuttavia, a parere di chi scrive, potrebbe essere applicata la procedura prevista per il mancato nulla osta della casa costruttrice: ci si potrebbe quindi rivolgere a un tecnico abilitato che rediga apposita relazione, cui seguirà una prima visita di fattibilità e una seconda di approvazione della modifica artigianale. Ovviamente, è a tal fine necessario che gli interventi vengano compiuti tra le due visite, altrimenti non si potrebbe effettuare la detta verifica di fattibilità. A prescindere da ciò, sarebbe preferibile rivolgersi a professionisti della customizzazione prima di qualsiasi modifica artigianale: loro di certo sapranno attendibilmente informare sui margini di approvazione e sulle prassi seguite in tali casi.
Ma veniamo alla fatidica domanda che ci siamo posti anche nel precedente articolo: vale la pena far omologare le modifiche?
No, non ne vale la pena: calcolando il valore economico di una custom, i tempi e i costi dell’intera procedura sono spropositati; da fonti online, la cifra dovrebbe partire dai 1600 € circa, con l’aggiunta di ben 200 € per ogni componente modificato rispetto all’originale. La cifra complessiva da sborsare al termine dell’intero iter non sarebbe, in sostanza, molto lontana da quella che si andrebbe a spendere per la corrispondente procedura presso il TUV; certo, circolare con assoluta tranquillità a cavallo del proprio ferro personalizzato non ha prezzo, ma sobbarcarsi una trafila burocratica lunga e costosa, il cui esito – è bene ricordarlo – non è per nulla scontato, rappresenta una scelta da ponderare con la massima attenzione.

Qualora nel presente post vi fossero errori o imprecisioni, si è disponibili a qualsiasi correzione segnalataci anche dagli Enti competenti. A tal fine: redazionelawandchoppers@gmail.com 

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