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La presente immagine è esemplificativa e per nulla riferita al contenuto dell'articolo. |
Come promesso nell’articolo precedente, veniamo ora a trattare
l’ipotesi in cui si decida di omologare in Italia le modifiche alla propria
moto.
Tenete presente, da subito, che reperire informazioni sulla procedura è
piuttosto difficile: se si volesse soltanto informarsi prima di agire, magari
navigando in rete e cercando gli elementi che vi possano far comprendere cosa
realmente dovreste fare, non otterreste alcuna risposta; né il sito della Motorizzazione,
né quello del Ministero dei Trasporti contengono le informazioni necessarie. Oggi
come oggi, fornire uno scadente servizio informativo online è assurdo: gli
utenti, infatti, tengono sempre più conto di questi elementi per giudicare
lavoro e professionalità di un ente.
È anche difficoltoso recarsi di persona agli Uffici della
Motorizzazione: l’orario di apertura è usualmente dal Lunedì al Venerdì, dalle
09:00 alle 12:00; quindi – chi lavora – o prende ferie, o chiede un permesso, o
si licenzia! Senza contare la possibilità di raccogliere risposte vaghe e
criptiche, come successo ad alcuni.
Insomma, avrete capito che scrivere questo articolo non è stato affatto
semplice: ci siamo basati sui documenti reperiti online, sulle scarne e-mail di
risposta ricevute dagli Uffici, sulle esperienze altrui e sull’esame dei testi
legislativi vigenti. Per questo, se vi sono errori o imprecisioni, segnalateci
e provvederemo a correggerli insieme.
Il Codice della Strada disciplina questa eventualità all’art. 78, ai
sensi del quale l’aggiornamento è richiesto soltanto qualora siano state
modificate le caratteristiche costruttive del veicolo. Ma cosa deve intendersi
per “caratteristiche costruttive”? Lo
spiega l’art. 236 del Regolamento di Attuazione, il quale richiama “la trasformazione o la sostituzione del
telaio” e le altre ipotesi indicate nell’Appendice V, tra cui: modifiche a
masse e dimensioni, interventi relativi a prestazioni e impianto elettrico,
ecc.
È quindi molto probabile che, se la customizzazione è stata piuttosto
importante, sia obbligatorio aggiornare la Carta di Circolazione.
In tal caso, i veicoli modificati devono essere sottoposti a visita e
prova presso l’Ufficio della Motorizzazione territorialmente competente in base
alla ditta che ha proceduto alla modifica; una volta compiute le operazioni di
visita, verrà rilasciato apposito certificato
di approvazione.
Se gli interventi sono stati effettuati da più operatori, senza che per
ogni fase fosse richiesto il rilascio del suddetto certificato, l’ufficio
competente è quello della sede dell’ultima ditta coinvolta. Si tenga presente
che ogni costruttore rilascia certificazione degli interventi effettuati;
qualora siano intervenuti più costruttori, tale certificazione è costituita dal
complesso di tutte quelle relative ai vari stadi di intervento, ciascuna
redatta dalla ditta di volta in volta interessata, con firma del legale
rappresentante autenticata ex lege.
Quando poi si tratti di modifiche relative alle masse, al telaio,
all’impianto frenante, alla potenza massima del motore o al collegamento di
quest’ultimo con la struttura del veicolo, è necessario apposito nulla osta della casa costruttrice del
veicolo; si tenga però presente quanto previsto dall’art. 75, comma 3-bis, Codice
della Strada: i componenti oggetto di appositi decreti (che ne disciplinano
l’approvazione nazionale e le idonee procedure di installazione) sono esentati
dalla necessità di ottenere il nulla osta.
A prescindere da ciò, se quest’ultimo non viene rilasciato per motivi
diversi da quelli tecnici, ossia concernenti la possibilità di eseguire la
modifica, può essere richiesta a persona abilitata una relazione tecnica che
attesti la fattibilità della modifica e che, di fatto, sostituisca il nulla
osta. In tal caso, dev’essere effettuata una visita e prova presso l’Ufficio
competente anteriormente all’effettuazione della modifica, proprio per
accertare la fondatezza di quanto attestato nella relazione.
Ciò posto – sia che si abbia il nulla osta della casa costruttrice,
sia che si abbia la relazione del tecnico abilitato – una volta realizzata la
modifica è necessaria apposita visita e prova presso il competente Ufficio
della Motorizzazione, cui seguirà – in caso di esito positivo – il rilascio del
certificato di approvazione.
Entro 60 giorni, gli Uffici della Direzione generale della
Motorizzazione danno comunicazione delle modifiche effettuate al P.R.A., solo
ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
Non resta che aggiornare i dati riportati nella Carta di Circolazione:
tale aggiornamento viene eseguito dall’Ufficio provinciale della Motorizzazione
cui sia esibito il certificato di approvazione, oppure dall’Ufficio provinciale
che ha proceduto all’ultima visita e prova favorevole; l’aggiornamento avviene
emettendo un duplicato della Carta, i cui dati risulteranno variati o integrati
in base alle modifiche approvate.
Ciò posto, i documenti necessari per aggiornamento sono: apposita
domanda redatta su modello “TT2119” (in distribuzione presso gli Uffici); Carta
di Circolazione in originale e sua copia; nulla osta della casa costruttrice
(se necessario); dichiarazione dei lavori di trasformazione da parte di un’officina
autorizzata dal costruttore; attestazione di pagamento per la prenotazione del
collaudo; esito della visita e prova.
Quindi, perché si opta quasi sempre per un’omologazione straniera
delle modifiche, in luogo di quella italiana?
Semplice, perché la nostra è troppo burocratizzata ed oggettivamente
difficile da ottenere: per il nulla osta della casa costruttrice è necessario
attendere una vita e, peraltro, difficilmente verrà concesso; le norme
applicabili lasciano agli operatori di settore un ristrettissimo spazio per le
personalizzazioni; le operazioni di visita e prova molte volte danno esito
negativo, soprattutto per i componenti artigianali; ecc.
Un’eventualità, tuttavia, non è propriamente disciplinata dalla legge:
come bisogna agire se le modifiche sono state effettuate da un biker
personalmente (senza essere meccanico) e magari utilizzando alcuni pezzi
handmade?
Gli articoli 78 Codice della Strada e 236 Regolamento d’Attuazione
contengono termini quali “ditta” o “costruttore”; in sostanza, sembrano far
esclusivo riferimento ad operatori professionali e precludere di conseguenza
ogni intervento dei privati. Tuttavia, a parere di chi scrive, potrebbe essere
applicata la procedura prevista per il mancato nulla osta della casa
costruttrice: ci si potrebbe quindi rivolgere a un tecnico abilitato che rediga
apposita relazione, cui seguirà una prima visita di fattibilità e una seconda
di approvazione della modifica artigianale. Ovviamente, è a tal fine necessario
che gli interventi vengano compiuti tra le due visite, altrimenti non si
potrebbe effettuare la detta verifica di fattibilità. A prescindere da ciò,
sarebbe preferibile rivolgersi a professionisti della customizzazione prima di
qualsiasi modifica artigianale: loro di certo sapranno attendibilmente informare
sui margini di approvazione e sulle prassi seguite in tali casi.
Ma veniamo alla fatidica domanda che ci siamo posti anche nel
precedente articolo: vale la pena far omologare le modifiche?
No, non ne vale la pena: calcolando il valore economico di una custom,
i tempi e i costi dell’intera procedura sono spropositati; da fonti online, la
cifra dovrebbe partire dai 1600 € circa, con l’aggiunta di ben 200 € per ogni
componente modificato rispetto all’originale. La cifra complessiva da sborsare
al termine dell’intero iter non
sarebbe, in sostanza, molto lontana da quella che si andrebbe a spendere per la
corrispondente procedura presso il TUV; certo, circolare con assoluta
tranquillità a cavallo del proprio ferro personalizzato non ha prezzo, ma sobbarcarsi
una trafila burocratica lunga e costosa, il cui esito – è bene ricordarlo – non
è per nulla scontato, rappresenta una scelta da ponderare con la massima
attenzione.
Qualora nel presente post vi fossero errori o imprecisioni, si è disponibili a qualsiasi correzione segnalataci anche dagli Enti competenti. A tal fine: redazionelawandchoppers@gmail.com
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