Perché dovrei aggiornare il libretto se sostituisco un componente in esso non indicato?

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Ai sensi dell’art. 78, comma 3, Codice della Strada, in caso di “modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella Carta di Circolazione” è necessario rispettare la procedura prevista dallo stesso art. 78, pena una sanzione pecuniaria da 419 a 1.682 € e il ritiro della Carta di Circolazione stessa; lascia però alquanto perplessi che tale disposizione sia spesso applicata anche a chi modifica caratteristiche non indicate nella CdC (si pensi alla sostituzione di fari, manubrio, ecc.). Insomma, perché la detta sanzione viene comminata al di fuori dal proprio campo applicativo? Vediamo di chiarirlo.

Esaminando la normativa applicabile alla personalizzazione dei veicoli, anche il minimo intervento di modifica dev’essere effettuato in conformità alla procedura di “approvazione in unico esemplare” (di cui abbiamo già parlato nell’articolo precedente); per chiarire meglio i termini della questione, partiamo da due casi pratici: modifica della misura interasse e sostituzione del manubrio.
Per quanto concerne il primo caso, innanzitutto delineiamo a grandi linee le fasi da seguire: in primo luogo, ci si deve procurare il “nulla osta” della casa costruttrice del veicolo che, di norma, non viene rilasciato; si deve allora contattare un ingegnere meccanico iscritto all’Albo affinché rediga una dichiarazione sostitutiva del suddetto “nulla osta”. La fase successiva è quella di sottoporre il veicolo a visita e prova presso i competenti uffici della Motorizzazione Civile; malgrado gli operatori potrebbero optare per un’altra soluzione (vedi ancora l’articolo precedente), una volta superate tali operazioni, viene rilasciato apposito “Certificato di Approvazione”. Quest’ultimo si accompagna sempre all’annullamento della Carta di Circolazione originale e, quindi, ne comporta obbligatoriamente l’emissione di una nuova con i dati aggiornati; conseguentemente, è necessario recarsi in un Ufficio della Motorizzazione Civile per richiederne il rilascio, avendo però cura di effettuare la richiesta entro l’anno dall’emissione del “Certificato”, in quanto quest’ultimo ha validità soltanto annuale.
Per quanto concerne il secondo caso (ossia la sostituzione del manubrio), la procedura mantiene tutte le suddette fasi ad esclusione del “nulla osta”, in quanto l’ipotesi in discorso non ricade tra quelle previste dall’art. 236 del Regolamento attuativo al CDS; dunque – anche se sostituisco un componente non riportato a libretto – devo completare le varie fasi della procedura e giungere all’aggiornamento della Carta di Circolazione. Ecco perché le Forze dell’Ordine tendono in ogni caso ad applicare le pesanti sanzioni prescritte dall’art. 78, commi 3 e 4 del Codice della Strada.
Tuttavia, tale interpretazione delle norme vigenti non risulta condivisibile: come sopra accennato, lo stesso comma 3 ne limita espressamente l’ambito applicativo alle modifiche che riguardano caratteristiche riportate sia nel “Certificato di Approvazione”, sia nella Carta di Circolazione. In tale caso, quindi, non deve applicarsi questo comma, in quanto – appunto – il manubrio non è indicato nella Carta di Circolazione del veicolo; diverso sarebbe se sostituissi tale componente, effettuassi visita e prova, aggiornassi la Carta di Circolazione e poi, essendomi stancato della modifica, montassi un altro differente manubrio e circolassi con quello. In questo caso sì che andrebbero applicate le pesanti sanzioni dell’art. 78, in quanto circolo con un componente diverso da quello indicato nella Carta di Circolazione e per il quale, quindi, avrei dovuto provvedere all’aggiornamento della medesima.
Il quadro sanzionatorio che si viene delineando è quindi il seguente: qualora si intervenga su una caratteristica riportata a libretto, è obbligatorio operare in conformità alla procedura prevista dall’art. 78 CdS, pena le sanzioni indicate ai commi 3 e 4 del medesimo art.78 (ossia una sanzione pecuniaria da 419 a 1.682 € e il ritiro della Carta di Circolazione stessa). Qualora invece si intervenga su un componente non riportato a libretto, si è comunque tenuti a seguire la procedura prevista dall’art. 78 CdS e provvedere all’aggiornamento della CdC, ma non si rinvengono sul punto specifiche sanzioni. A dire il vero, le “caratteristiche costruttive e funzionali” non riportate a libretto e i diversi dispositivi di equipaggiamento dei veicoli potrebbero ritenersi rispettivamente tutelati dall’art. 71, comma 6 e dall’art. 72, comma 13 del Codice della Strada: ai sensi di tali disposizioni, infatti, chiunque circola con veicoli che presentano “caratteristiche costruttive” o dispositivi non conformi alle norme applicabili è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria da 84 a 335 €; tuttavia, il mancato aggiornamento della Carta di Circolazione è, nelle ipotesi in discorso, del tutto privo di alcuna regola applicabile.
La conseguenza è quindi la solita: non si sa con certezza né quali norme né quali sanzioni siano operative, con l’ulteriore effetto di consolidare un’interpretazione delle vigenti disposizioni estremamente discutibile e nuovamente a scapito degli amanti della personalizzazione.

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