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Visitando manifestazioni motoristiche o sfogliando riviste del
settore, spesse volte viene naturale domandarsi: “Bellissime preparazioni,
stilisticamente e tecnicamente perfette, ma come fanno a circolare con tutta
tranquillità?”; una delle strade percorribili è costituita dalla procedura di “Approvazione in unico esemplare”: una
volta effettuata, essa ammette alla circolazione veicoli di completa e nuova
progettazione, nonché veicoli già immatricolati cui sono state apportate
modifiche radicali. In tale ultimo caso, la procedura è finalizzata a
verificare che il mezzo, benché modificato nelle sue caratteristiche
costruttive e funzionali (elencate dall’appendice V al Titolo III del
Regolamento di Attuazione al Codice della Strada), sia comunque idoneo alla
circolazione; tale idoneità viene vagliata sottoponendolo ad accertamenti
tecnici da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti.
Focalizzando l’attenzione sull’approvazione di modifiche apportate a veicoli in circolazione, l’art. 78 del Codice della Strada afferma espressamente la necessità di sottoporre il mezzo a visita e prova in presenza di: modifiche alle già citate caratteristiche costruttive e funzionali; interventi sui dispositivi di equipaggiamento previsti dagli artt. 71 e 72 del Codice della Strada; sostituzione o modifica del telaio.
Per individuare quale sia l’Ufficio della Motorizzazione competente,
bisogna far riferimento al luogo in cui sono state effettuate le modifiche: in
particolare, è necessario basarsi sulla località in cui ha sede la ditta che le
ha realizzate e – se sono intervenuti più operatori – su quella in cui ha sede
la ditta che ha eseguito l’ultimo intervento. Visto che ogni operatore è tenuto
a rilasciare apposita certificazione dei lavori effettuati, qualora i vari
stadi della trasformazione abbiano interessato soggetti diversi, la
documentazione sarà costituita dal complesso delle certificazioni redatte dai singoli
operatori.
Superate con esito positivo le operazioni di visita e prova, non resta
che riportare sulla Carta di Circolazione i dati relativi alle modifiche
effettuate; a tal fine, la normativa consente alternativamente il rilascio di: tagliando
autoadesivo da applicare sulla CdC; duplicato della CdC medesima; “certificato di approvazione” (redatto su
apposito modello approvato dal Ministero dei Trasporti) da presentare presso un
qualsiasi Ufficio della Motorizzazione Civile per ottenere un nuovo documento
di circolazione. Il suddetto “certificato”
contiene tutti i dati tecnici necessari alla compilazione della Carta di
Circolazione e si accompagna, quando relativo a un veicolo già circolante e
successivamente modificato, alla CdC originaria del mezzo stesso opportunamente
annullata (con l’apposita dicitura su ogni foglio “Carta di circolazione annullata non valida per la circolazione su
strada”). Il “certificato” non consente
da solo l’utilizzo del veicolo, ma serve esclusivamente per l’immatricolazione
che viene richiesta presentando apposita istanza presso qualsiasi Ufficio della
Motorizzazione Civile; la nuova CdC verrà poi compilata meccanograficamente sul
modello MC820F. Si tenga altresì presente che il “certificato” in discorso ha validità annuale dalla data di
emissione; a scadenza avvenuta, è possibile richiederne rinnovo presentando
apposita domanda: se la richiesta viene formulata al medesimo Ufficio che ha
rilasciato il precedente e se non sono variate le prescrizioni tecniche
previste dalla normativa, viene omesso qualsiasi controllo diretto sul veicolo
e – invece di emettere un nuovo “certificato”
– viene annotata su quello precedente la
proroga di validità. Per completezza, occorre poi sottolineare che le
operazioni di visita e prova effettuate ai sensi dell’art. 78 non comprendono
la revisione del veicolo: la nuova Carta di Circolazione, infatti, conterrà non
soltanto i dati variati e constatati in sede di visita e prova, ma anche quelli
scaturiti dall’ultima revisione regolare e riportati sulla CdC annullata e
acquisita in atti dalla Motorizzazione.
Delineata
in tali termini l’intera procedura, paiono necessarie alcune considerazioni: in
primo luogo, è palese che le varie fasi previste la rendano particolarmente
laboriosa e impegnativa non solo in termini di tempo, ma anche in termini di
costi; sotto tale punto di vista, si abbia cura di rileggere quanto riportato
nel precedente articolo “Omologo le modifiche in Italia: aiuto!!!”. Secondariamente, lascia piuttosto basiti
che la normativa non delinei un’unica modalità con cui riportare sulla Carta di
Circolazione le avvenute modifiche: insomma, è chiaro che la discrezione degli
operatori della Motorizzazione non è affatto sinonimo di chiarezza e non
rappresenta per gli utenti certa tutela dei loro interessi; è ovvio, infatti,
che il proprietario di un veicolo con un certo valore storico non vorrebbe mai
essere costretto a sostituire la relativa CdC, pena perdita di valore del
proprio mezzo. Inoltre, è del tutto incomprensibile come si possa iniziare una
procedura senza sapere con certezza quale ne sia la conclusione; insomma,
tipico esempio di regolamentazione all’italiana.
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