Nuovo video su "Law & Choppers On Air"

Il Kustom Road 2016 visto dalla action camera di un visitatore... Un punto di vista inedito per una visita "virtuale" a una delle manifestazioni custom più importanti d'Italia.
Cliccate quindi sul link qui sotto e rivivete l'imperdibile Kustom Road di Busto Arsizio (VA)!


News: Si può essere multati anche passando con il verde


Siete proprio sicuri che, passando con il verde a un semaforo, non veniate multati?
La Cassazione ha infatti chiarito che, qualora l'incrocio presenti corsie con frecce dipinte a terra e lanterne semaforiche specifiche (come quella in figura), è necessario partire dalla corsia esatta: sulla base di tale principio, la Corte ha confermato la sanzione elevata a un automobilista lodigiano, colpevole di aver svoltato sulla sinistra a semaforo verde partendo dalla corsia errata. Malgrado in tale caso le indicazioni dell'impianto semaforico fossero state rispettate, infatti, l'automobilista era partito da una corsia che non era adibita alla svolta a sinistra e per la quale il semaforo era ancora rosso (Cfr. Cass. 8412/2016).
Secondo la Corte "la luce del semaforo (per questo definito ''di corsia'') non disciplina il passaggio dei veicoli in ragione dell'intenzione del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un'altra, quanto il transito delle vetture che abbiano seguito la canalizzazione cui si dirige il segnale luminoso. Se esiste quindi una corsia, munita di segnaletica orizzontale, che è destinata al traffico dei veicoli che devono svoltare in una determinata direzione, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull'area dell'incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione, indicata dalla citata segnaletica orizzontale. Le altre frecce direzionali del semaforo sono invece destinate ai veicoli che percorrano la restante parte della carreggiata".
In riferimento alla vicenda dell'automobilista lodigiano, infine, la Corte ha chiarito che "La freccia direzionale del semaforo non consentiva alcuna manovra di svolta a sinistra da parte dei veicoli che non si fossero previamente immessi nella corsia che inalveava il traffico in quella direzione: e in ragione di ciò il ricorrente doveva attendere sulla linea di arresto che il segnale luminoso gli consentisse di procedere diritto''.

Nuova pagina: "Where we were"

Ormai sono molte le manifestazioni cui il blog ha partecipato: abbiamo incontrato problemi e difficoltà, ma anche raccolto gioie e soddisfazioni; abbiamo conosciuto tante persone bellissime e imparato molte cose nuove. Tutto ciò doveva avere una qualche espressione sul blog; abbiamo quindi deciso di creare una nuova pagina, intitolata "Where we were", in cui sono elencate tutte le manifestazioni cui "L&C" ha partecipato. Se volete rivivere le atmosfere di questo o quell'evento e magari ricordare le parole che ci siamo scambiati al nostro cornerpoint, cliccate sul seguente link:




Volete il "cornerpoint normativo" di Law & Choppers alla vostra manifestazione? Contattateci scrivendo a redazionelawandchoppers@gmail.com


News: Cartello senza ordinanza? Le multe sono valide comunque

Per comprendere al meglio la questione, partiamo da alcune premesse: ai sensi dell'art. 5, comma 3, CDS, "i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, (..) con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali"; ai sensi dell'art. 77, comma 7, CDS, inoltre, tali ordinanze devono essere riportate sul retro dei cartelli stessi.

In molti casi è stato cavalcato un mito: l'invalidità delle multe derivanti dalla violazione di un segnale su cui non è indicata la relativa ordinanza.
Alcune volte gli esiti sono stati positivi, ma nella maggior parte dei casi il ricorso è stato respinto; tuttavia, molti consulenti e studi legali hanno continuato e continuano ad ipotizzare l'annullamento della sanzione quando manca l'indicazione in discorso.

Con la recente sentenza n. 7709/2016, la Cassazione ha però confermato gli orientamenti precedenti, affermando che ''l'eventuale mancata apposizione sul retro della segnaletica stradale della indicazione della relativo provvedimento amministrativo regolante la circolazione stradale non determina di per sé l'illegittimità del segnale'', malgrado sia stata violata la prescrizione contenuta nel comma 7 dell'art. 77 CDS. 
Le conseguenze della legittimità del segnale sono due:
- l'utente della strada è tenuto a rispettarlo;
- il relativo verbale di contestazione non è affatto illegittimo.

Per completezza, sottolineiamo soltanto che - qualora si volesse contestare la legittimità dell'apposizione di un cartello - è necessario ricorrere non al Giudice di Pace, ma al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), in quanto si tratta di fattispecie amministrativa.

Law & Choppers on Youtube

Gentili lettori, è online il canale ufficiale Youtube di "L&C": "Law & Choppers On Air"!
Qui verranno pubblicate Videogallery degli eventi cui il blog partecipa, tutorial "normativi", interviste e approfondimenti sulla passione che ci unisce.
Il primo video che abbiamo caricato è un tuffo nel 2015: una carrellata dei migliori ferri visti al Kustom Road di Busto Arsizio, tenutosi presso MalpensaFiere nei giorni 24, 25 e 26 Aprile 2015.
Check it out and like it!



News: Incidenti all'estero e richieste di risarcimento

Sarà meglio stare ancora più attenti quando si viaggia all’estero: in caso di incidente, infatti, ottenere il giusto risarcimento potrebbe essere più dispendioso e difficoltoso che in passato. Con la sentenza 10/12/2015, infatti, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che le richieste di risarcimento devono essere formulate all’Autorità Giudiziaria del Paese in cui si è svolto il sinistro; sotto il profilo concreto, come è facile immaginare, ciò comporta tuttavia costi e disagi ulteriori per chi non vive stabilmente nel Paese in cui è avvenuto l’incidente.  D’altro canto, la pronuncia è servita a chiarire quanto prescritto dall’art. 4, Reg. CE 864/2007 e ad introdurre un criterio univoco per individuare la legge applicabile in caso di sinistri stradali all’estero (entro comunque i confini dell’Unione): il rischio, infatti, era che per un singolo incidente venissero avanzate molteplici richieste di risarcimento, soggette a questo o quell’ordinamento a seconda del Paese in cui risiedevano i parenti della vittima.
La pronuncia della Corte è scaturita dal rinvio pregiudiziale del Tribunale Civile di Trieste, chiamato a dirimere una controversia tra un automobilista rumeno e una compagnia assicurativa italiana: a seguito di un incidente stradale in cui era deceduta la figlia dell’uomo, infatti, si doveva comprendere quale fosse la giurisdizione competente a decidere delle richieste di risarcimento formulate dai famigliari della vittima, anche in considerazione del fatto che essi risiedevano alcuni in Italia e altri in Romania. Come accennato in precedenza, la risposta al quesito va individuata nel Paese in cui è avvenuto il sinistro, ossia – in questo caso – l’Italia.

News: Niente sanzioni penali per il tasso alcolemico di poco oltre il limite

Come è risaputo, la guida con un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro viene punita con una sanzione amministrativa (somma da 500 a 2.000 € e sospensione della patente di guida da tre a sei mesi), mentre quella con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 viene punita con una sanzione penale (somma da 800 a 3.200 €, arresto fino a sei mesi e sospensione della patente da sei mesi a un anno).
Tuttavia, le cose potrebbero cambiare: con la sentenza n. 9808/15, infatti, il Tribunale di Napoli ha affermato che un tasso alcolemico di poco superiore alla soglia dello 0,8 non determina automaticamente l'applicazione di sanzioni penali; come dimostrato da alcuni studi scientifici, infatti, l’alcoltest può dare risultati diversi e non corrispondenti allo stato reale di molti soggetti (analisi del sangue alla mano).
Precisando, nel caso concreto su cui si è pronunciato il Tribunale è stata messa in discussione l'attendibilità di un particolare modello di etilometro e la perizia dell'Università di Pavia ha confermato tali dubbi; al soggetto sanzionato, peraltro, era stato accertato un tasso alcolemico dello 0,9 (quindi di poco superiore al limite di 0,8) e - al netto del grado di imprecisione dello strumento - la sanzione è stata "declassata" da penale ad amministrativa.
Nello stesso ordine di idee si colloca, inoltre, una recente pronuncia del Giudice di Pace di Aosta, secondo cui il lieve superamento del limite rende incerto il rilevamento e - quindi - legittima le perplessità sull’esattezza dello stesso.