A domanda rispondo: Il quesito di Carlo - E se dimentico il Libretto?

Carissimi lettori, per la rubrica "A domanda rispondo", oggi cerchiamo di rispondere all'interessante quesito di Carlo... Che si rischia se mi dimentico il Libretto?
Fate come lui: non siate timidi e risolvete i vostri dubbi scrivendo a


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Quesito: Ciao Maurizio, un giorno mi sono accorto di non avere con me i documenti della moto (libretto), non sono stato fermato, ma mi sono fatto alcune domande: 1 - Se mi avessero fermato avrei dovuto pagare una multa e portare i documenti della moto in caserma il prima possibile....con la moto o senza? 2 - Avendo una moto custom vecchia un po modificata cosa avrebbero potuto fare (non essendoci il libretto)? 3 - Possono mandare il veicolo a revisione se non hanno il libretto in mano?

Risposta: Ciao Carlo, la dimenticanza dei documenti di circolazione è sanzionata dall’art. 80, comma 6, CDS con una multa da 41 a 168 €; tale sanzione è poi accompagnata dall’indicazione di un termine entro cui recarsi in caserma e mostrare i documenti richiesti. Per come è scritta la norma, non risulta alcuna indicazione circa la necessità di presentarsi con il veicolo coinvolto; di conseguenza, ritengo si sia liberi di recarsi presso le FdO anche con un mezzo diverso.
Quanto al secondo punto, ti dico subito che esistono opinioni e prassi differenti; a mio modestissimo parere, la questione deve essere letta nei termini seguenti: quando si è di fronte a un veicolo modificato, la presenza del Libretto è fondamentale, in quanto potrebbero essere annotati su di esso tutti gli interventi effettuati. È quindi ovvio che, se ti sei dimenticato il documento, tale verifica non può essere effettuata.
Il veicolo può però generare negli agenti dubbi sulla sua sicurezza; ecco allora applicarsi l’art. 80, comma 5 CDS: avendo a disposizione anche soltanto il numero di targa, non è certo complesso per le FdO segnalare agli Uffici della Motorizzazione competenti la necessità di richiamare a revisione straordinaria un determinato veicolo.
A mio parere – quindi – se si circola senza Libretto con una moto modificata, molto probabilmente non si viene assoggettati a tutte quelle sanzioni che determinano un controllo dei dati riportati sul Libretto stesso, ma si corre il rischio concreto di essere segnalati alla Motorizzazione per una successiva revisione straordinaria.

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News: Multe impugnabili se gli autovelox non sono periodicamente tarati


Con la sentenza 9645/2016, la Cassazione ha ribadito che – in assenza della taratura periodica degli autovelox – le multe possono essere impugnate per annullamento; la Corte si è limitata a confermare pronunce precedenti, chiarendo che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a curare tale periodicità e devono essere in grado di documentarla.
In particolare, con una certa ironia, viene evidenziata la "palese irragionevolezza di un sistema e di una Amministrazione, che... finirebbe per concretizzare, in pratica, un incredibile risultato: quello per cui una qualunque bilancia di un mercato rionale è soggetta a periodica verifica della taratura, nel mentre non lo è una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irrepetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di veicolo”.
In sostanza, il principio fondamentale è il seguente: “tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità”.
Precisiamo, per completezza, che la Cassazione in questa pronuncia non chiarisce la periodicità delle tarature; tuttavia, muovendo dalla sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale, si ritiene che gli autovelox debbano essere tarati a cadenza annuale, visto che questa è la periodicità applicata ad altri apparecchi analoghi. 

News: Multe valide anche su strade private


Pensavate che le aree private vi mettessero al sicuro dalle sanzioni del Codice della Strada? Beh, vi sbagliavate: il parere n. 2507/2016 del Ministero dei Trasporti, infatti, ha chiarito che la Polizia Locale può sanzionare automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni per le violazioni commesse su strade private. In particolare, i verbali sono validi se la strada è aperta alla pubblica circolazione: si pensi al prolungamento di una via comunale che conduce a un complesso residenziale. Le FdO non possono, invece, emettere provvedimenti sanzionatori in presenza di strade “interdette al traffico pubblico”: come, ad esempio, quando sono presenti sbarre o cancelli che impediscono l’accesso. Inoltre, il parere precisa che i cartelli installati nelle aree private devono essere conformi alle prescrizioni del Codice della Strada, escludendo la validità di segnali frutto della fantasia.
Quindi, massima attenzione ragazzi!

A domanda rispondo: Il quesito di Jena - Cerchi

Carissimi lettori, oggi inauguriamo la nuova rubrica "A domanda rispondo": in essa verranno pubblicati i vostri quesiti più interessanti con la relativa risposta.
Quindi, non perdete altro tempo e cercate di risolvere le vostre "perplessità normative" scrivendo a:


Oggi pubblichiamo il quesito di Jena in materia di cerchi aftermarket... Stay tuned!


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Quesito: Buongiorno Maurizio una informazione... vorrei cambiare i cerchioni della mia moto (Harley) mantenendo tutte le misure standard... solo per una questione estetica quindi... senza modificare minimamente la larghezza del copertone. Operando in questo senso vodo in contro a qualche infrazione... de facto alla lettura della gomma non cambia nulla.

Risposta: Buonasera Jena, innanzitutto grazie per il commento; quanto al quesito da te proposto, ti posso dire questo: essendo i cerchi considerati una caratteristica costruttiva e funzionale, ogni loro modifica dovrebbe comportare la sottoposizione del veicolo alle operazioni di visita e prova, con conseguente aggiornamento del Libretto. La tua moto, infatti, è stata omologata così e così dovrebbe restare (ad eccezione del caso in cui, come detto, le modifiche apportate siano state annotate sul Libretto). È anche vero, tuttavia, che la semplice sostituzione “estetica” non comporta alcuna variazione di quanto è riportato sul Libretto stesso; così come è vero, per inciso, che i cerchi non recano alcuna marcatura di omologazione (dal 2015, infatti, è obbligatoria solo per le automobili). 
Come spesso accade, quindi, le stesse Norme si prestano a diverse interpretazioni: da un lato, c’è chi sostiene la necessità di sottoporre il veicolo a visita e prova, con conseguente aggiornamento del Libretto; dall’altro, c’è chi ritiene che – non essendo state modificate le dimensioni degli pneumatici originali – si possa tranquillamente circolare senz’alcuna formalità.
Ma cosa rischi? Molto spesso le FdO applicano il severo art. 78, comma 3, CDS: multa da 419 a 1.682 € e ritiro del Libretto; tale applicazione, tuttavia, è a parere di chi scrive illegittima perché le caratteristiche “estetiche” dei cerchi non sono riportate a Libretto. Piuttosto, potrebbe ritenersi applicabile l’art. 71, comma 6, CDS, che – per come è scritto – pare riferirsi a tutte le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali non menzionate a Libretto: multa da 84 a 335 €. Inoltre, qualora i cerchi scelti apparissero alle FdO lesivi della sicurezza stradale, potrebbe essere applicato l’art. 80, comma 5, con conseguente sottoposizione del veicolo alla cosiddetta “revisione straordinaria”.