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A domanda rispondo: Il quesito di Jena - Cerchi

Carissimi lettori, oggi inauguriamo la nuova rubrica "A domanda rispondo": in essa verranno pubblicati i vostri quesiti più interessanti con la relativa risposta.
Quindi, non perdete altro tempo e cercate di risolvere le vostre "perplessità normative" scrivendo a:


Oggi pubblichiamo il quesito di Jena in materia di cerchi aftermarket... Stay tuned!


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Quesito: Buongiorno Maurizio una informazione... vorrei cambiare i cerchioni della mia moto (Harley) mantenendo tutte le misure standard... solo per una questione estetica quindi... senza modificare minimamente la larghezza del copertone. Operando in questo senso vodo in contro a qualche infrazione... de facto alla lettura della gomma non cambia nulla.

Risposta: Buonasera Jena, innanzitutto grazie per il commento; quanto al quesito da te proposto, ti posso dire questo: essendo i cerchi considerati una caratteristica costruttiva e funzionale, ogni loro modifica dovrebbe comportare la sottoposizione del veicolo alle operazioni di visita e prova, con conseguente aggiornamento del Libretto. La tua moto, infatti, è stata omologata così e così dovrebbe restare (ad eccezione del caso in cui, come detto, le modifiche apportate siano state annotate sul Libretto). È anche vero, tuttavia, che la semplice sostituzione “estetica” non comporta alcuna variazione di quanto è riportato sul Libretto stesso; così come è vero, per inciso, che i cerchi non recano alcuna marcatura di omologazione (dal 2015, infatti, è obbligatoria solo per le automobili). 
Come spesso accade, quindi, le stesse Norme si prestano a diverse interpretazioni: da un lato, c’è chi sostiene la necessità di sottoporre il veicolo a visita e prova, con conseguente aggiornamento del Libretto; dall’altro, c’è chi ritiene che – non essendo state modificate le dimensioni degli pneumatici originali – si possa tranquillamente circolare senz’alcuna formalità.
Ma cosa rischi? Molto spesso le FdO applicano il severo art. 78, comma 3, CDS: multa da 419 a 1.682 € e ritiro del Libretto; tale applicazione, tuttavia, è a parere di chi scrive illegittima perché le caratteristiche “estetiche” dei cerchi non sono riportate a Libretto. Piuttosto, potrebbe ritenersi applicabile l’art. 71, comma 6, CDS, che – per come è scritto – pare riferirsi a tutte le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali non menzionate a Libretto: multa da 84 a 335 €. Inoltre, qualora i cerchi scelti apparissero alle FdO lesivi della sicurezza stradale, potrebbe essere applicato l’art. 80, comma 5, con conseguente sottoposizione del veicolo alla cosiddetta “revisione straordinaria”.

Pneumatici in pollici: il mistero delle misure equivalenti

La presente immagine è esemplificativa e per nulla riferita al contenuto dell'articolo.

È un problema che molti appassionati – soprattutto di moto d’epoca – hanno dovuto affrontare: se sul libretto sono indicate misure di pneumatici in pollici, quali posso montare ora che sono disponibili soltanto quelle in millimetri? Tematica dibattuta e ricca di opinioni, a volte discordanti: da chi ipotizza la necessità di operazioni matematiche per la conversione a chi sostiene l’esistenza di tabelle ad hoc, da chi parla di elenchi ministeriali a chi è convinto non sia necessario il nulla osta della casa costruttrice del veicolo.
Come generalmente avviene nelle questioni più spinose, anche in questo caso quasi nessuna delle opinioni è completamente esatta o errata.

Voglio cambiare i freni!!!

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Ipotizziamo che si intenda intervenire sull’impianto frenante del proprio ferro, sostituendolo con uno più performante; a rilevare sotto tale profilo è il Decreto Ministeriale n. 147/2010, che disciplina l’omologazione e le procedure di installazione dei sistemi frenanti destinati a sostituire i corrispondenti componenti originali.
La richiamata normativa, in particolare, richiede espressamente che i sistemi frenanti aftermarket:
- siano omologati;
- siano costituiti da più elementi (ossia pinze freno, guarnizioni, adattatori pinze, tubazioni di collegamento, sensori, pompe freno);
- presentino caratteristiche diverse (per materiali, forma o grandezza) rispetto ai corrispondenti elementi originali;
- siano progettati, costruiti e installati in modo da non alterare le funzioni dell’impianto di frenatura originario del veicolo.
Per gli interventi di modifica in discorso non è richiesto il preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo, necessario esclusivamente qualora il sistema – una volta installato – non consenta il ripristino della configurazione originaria con la semplice rimozione dello stesso e il montaggio dei corrispondenti elementi originari.

La dura vita dei retrovisori

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Chi vuole personalizzare la propria moto, in genere, da cosa inizia? Nella maggior parte dei casi, dagli specchietti. Ovviamente, questo non per una particolare avversione collettiva ad essi, ma semplicemente perché i retrovisori di serie non si possono vedere. Tuttavia, è bene sottolineare che la loro sostituzione non può avvenire a cuor leggero, in quanto la normativa applicabile è minuziosa e di non semplice interpretazione. Il risultato è che, molte volte, ciò che si crede omologato non lo è e viceversa; come pure può capitare che due coppie di retrovisori siano identiche visivamente, ma differiscano per il riconoscimento dell’omologazione soltanto a una di esse.
Pare quindi opportuno fare chiarezza sui criteri che rendono tali componenti conformi alla normativa di settore.

Nuove regole per cerchi e pneumatici: non è tutto oro quel che luccica

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Per quanto concerne l’installazione di cerchi e pneumatici diversi dagli originali, il Decreto Ministeriale n. 20 del 10 gennaio 2013 ha introdotto una procedura omologativa molto più snella della precedente. Tra gli amanti di moto custom si diffuse presto l’entusiasmo, in quanto sembrava che le modifiche tanto agognate potessero finalmente essere realizzate senza eccessivi patemi d’animo; esaminando tuttavia il testo del Decreto, tale euforia si rivela del tutto immotivata.
Innanzitutto, pare opportuno premettere che il citato Decreto Ministeriale contiene norme relative a: omologazione del cerchio;  installazione del medesimo; aggiornamento della Carta di Circolazione.

E le frecce dove le monto?


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Diciamoci la verità: in molte customizzazioni scegliere la posizione delle frecce è un problema; malgrado passi per la testa di tutti (o quasi) il proposito “Le elimino e basta”, l’esigenza di sottrarsi a inevitabili sanzioni suggerisce soluzioni diverse. Ecco così comparire frecce installate all’estremità delle manopole, oppure montate direttamente sul telaio, ovvero ancora posizionate sul mozzo ruota.
Ma cosa dice la normativa applicabile?
Per comprenderlo dobbiamo esaminare la Direttiva 93/92/CEE (recepita in Italia con il D.M. 3 novembre 1994, modificato dal D.M. 15 novembre 1995), sulla quale è successivamente intervenuta la Direttiva 2000/73/CE (recepita in Italia con il D.M. 21 dicembre 2001); entrambi i provvedimenti sono poi stati codificati dalla Direttiva 2009/67/CE. Quest’ultima è stata abrogata dal recente Regolamento n. 168/2013, il quale però richiama espressamente normative tecniche non ancora predisposte; di conseguenza, devono ancora ritenersi vigenti le Direttive citate e i relativi provvedimenti di recepimento.
Vediamo in dettaglio quali sono le norme che più ci interessano.

E se monto un porta targa aftermarket, magari laterale?


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Abbiamo passato un inverno a progettare prima e realizzare poi il posteriore del nostro ferro, siamo stati attenti alle linee complessive della moto, abbiamo calcolato al millimetro la distanza tra pneumatico e parafango; bene, risultato assicurato? Assolutamente no: dobbiamo comunque fissare da qualche parte quel quadrato a fondo bianco con lettere e numeri, noto col nome di targa, che sicuramente infliggerà un colpo mortale alla nostra opera di fine estetica.
“Beh, che problema c’è?” pensiamo “Piazzo un porta targa laterale e il gioco è fatto: linea della moto salva e posizione della targa più discreta”.
Certo, è una soluzione piacevole alla vista e usata da molti, nei cui confronti però le Forze dell’Ordine sono spesso inflessibili; come pure molte volte sanzionano l’installazione di un porta targa sì aftermarket, ma non laterale. E qui nasce spontaneo l’interrogativo: il supporto originale che sostiene la targa non può proprio essere sostituito?
Vediamo di capirlo.