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La presente immagine è esemplificativa e per nulla riferita al contenuto dell'articolo. |
Diciamoci la verità: in molte customizzazioni scegliere la posizione
delle frecce è un problema; malgrado passi per la testa di tutti (o quasi) il
proposito “Le elimino e basta”,
l’esigenza di sottrarsi a inevitabili sanzioni suggerisce soluzioni diverse.
Ecco così comparire frecce installate all’estremità delle manopole, oppure
montate direttamente sul telaio, ovvero ancora posizionate sul mozzo ruota.
Ma cosa dice la normativa applicabile?
Per comprenderlo dobbiamo esaminare la Direttiva 93/92/CEE (recepita
in Italia con il D.M. 3 novembre 1994, modificato dal
D.M. 15 novembre 1995), sulla quale è
successivamente intervenuta la Direttiva 2000/73/CE (recepita in Italia con il
D.M. 21 dicembre 2001); entrambi i provvedimenti sono poi stati codificati
dalla Direttiva 2009/67/CE. Quest’ultima è stata abrogata dal recente
Regolamento n. 168/2013, il quale però richiama espressamente normative
tecniche non ancora predisposte; di conseguenza, devono ancora ritenersi vigenti
le Direttive citate e i relativi provvedimenti di recepimento.
Vediamo in dettaglio quali sono le norme che
più ci interessano.
Innanzitutto,
secondo la Direttiva 2009/67/CE (Allegato I, Punto B – “Disposizioni generali”, n. 1), i dispositivi di segnalazione
luminosa devono essere installati in modo da evitare che le normali condizioni
d’uso, come pure le vibrazioni cui sono soggetti, possano modificarne
l’orientamento in modo non intenzionale.
In secondo
luogo, quando si tratta di luci appartenenti a una stessa coppia, peraltro
avente la medesima funzione, ciascun dispositivo dev’essere montato
simmetricamente al piano longitudinale mediano del veicolo. In sostanza,
guardando la moto di fronte, ogni freccia dev’essere posta – rispetto all’altra
– non soltanto alla medesima distanza dal piano indicato, ma anche alla stessa
altezza dal suolo; solo così, infatti, verrà garantita la simmetria richiesta.
Rilevanti
per il nostro discorso sono poi le norme contemplate dall'Allegato IV (“Prescrizioni per i motocicli a due ruote”),
n. 6.3 (“Indicatori di direzione”), in
cui vengono definiti particolari quali la posizione, lo schema di montaggio e
il collegamento elettrico dei dispositivi in discorso.
Nello specifico,
dopo aver precisato che il numero di indicatori richiesto è 4 (2 anteriori e 2
posteriori), l’Allegato ne disciplina con accuratezza il posizionamento.
Per quanto
concerne le frecce anteriori: l’una dev’essere distante dall’altra almeno 24 cm
ed entrambe devono essere posizionate all'esterno dei piani tangenti ai bordi
esterni dei proiettori; in sostanza, non possiamo installare le frecce
internamente alla calotta del faro (!).
Relativamente
a quelle posteriori, invece: l’una dev’essere distante dall’altra almeno 18 cm,
con l’ovvia avvertenza che vengano rispettati i prescritti parametri di
visibilità della targa (cfr. l’articolo “E se monto un porta targa aftermarket, magari laterale?”).
In relazione
agli indicatori sia anteriori che posteriori, l’Allegato precisa poi che devono
essere installati a una distanza dal suolo minima di 35 cm e massima di 1,20 m.
Vengono altresì definiti i parametri di visibilità geometrica: in orizzontale, ciascun
indicatore sinistro deve essere visibile da un angolo di 80° sulla sinistra e
20° sulla destra; parimenti, ciascun indicatore destro dev’essere visibile da
un angolo di 80° sulla destra e 20° sulla sinistra. In verticale, invece, è
richiesta una visibilità di 15° sia sopra che sotto l’indicatore; tuttavia, se
quest’ultimo dista dal suolo meno di 75 cm, l’angolo verticale di visibilità è ridotto
a 5° al di sotto del dispositivo stesso.
La Direttiva
prevede altresì che l’accensione degli indicatori sia indipendente da quella di
altre luci e che – com’è piuttosto ovvio – le frecce di uno stesso lato siano
azionate da un medesimo comando.
Inoltre, è
obbligatoria la spia di funzionamento, sia essa ottica o acustica. Nel primo
caso, dev’essere lampeggiante, di colore verde e visibile in tutte le
condizioni normali di guida; deve altresì essere in grado di segnalare
malfunzionamenti a uno degli indicatori, spegnendosi o restando accesa senza
lampeggiare, ovvero presentando un rilevante cambiamento di frequenza. Nel caso
invece di spia acustica, essa dev’essere “chiaramente
udibile” e presentare le medesime condizioni di funzionamento di quella
ottica.
Ma cosa si
rischia se si montano le frecce in difformità dalle norme analizzate?
Diciamo
subito che non può applicarsi l’art. 78 del Codice della Strada, in quanto gli
indicatori di direzione non rientrano nelle caratteristiche costruttive la cui
modifica richiede l’aggiornamento della Carta di Circolazione: di conseguenza,
non possono essere comminate la sanzione amministrativa pecuniaria dai 389 ai
1596 Euro e quella accessoria del ritiro della Carta di Circolazione, entrambe
previste dal comma 3 del citato art. 78.
Potrà però
essere applicato l’art. 72 del Codice della Strada, rubricato “Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a
motore e loro rimorchi”; tra tali dispositivi, al comma 1, lettera a),
vengono espressamente menzionati quelli “di
segnalazione visiva e di illuminazione”. Il comma 13 prevede che chiunque
circoli con un veicolo in cui manchino o non siano correttamente installati tali
dispositivi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 84 a 335 Euro.
Insomma, anche per quanto concerne gli indicatori di direzione la
normativa applicabile lascia ben poco margine di manovra; per essere conformi a
legge, infatti, le frecce devono essere omologate, installate in una certa
posizione, azionate da un comando che funziona in un dato modo, segnalate da
una determinata spia, ecc.
Quindi, la maggioranza di quelle trasformazioni che prevedono posizionamenti
inusuali o anche soltanto l’eliminazione dell’indicatore di funzionamento possono
essere contestate da parte delle Forze dell’Ordine.
Tuttavia – considerando che le sanzioni applicabili non sono
eccessivamente onerose – siamo convinti che molti preferiranno rischiare il
verbale, piuttosto di veder rovinata l’estetica della propria moto dalla rigida
applicazione di norme che – pur perseguendo la sicurezza stradale – paiono sotto
alcuni profili francamente immotivate.
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