E se monto un porta targa aftermarket, magari laterale?


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Abbiamo passato un inverno a progettare prima e realizzare poi il posteriore del nostro ferro, siamo stati attenti alle linee complessive della moto, abbiamo calcolato al millimetro la distanza tra pneumatico e parafango; bene, risultato assicurato? Assolutamente no: dobbiamo comunque fissare da qualche parte quel quadrato a fondo bianco con lettere e numeri, noto col nome di targa, che sicuramente infliggerà un colpo mortale alla nostra opera di fine estetica.
“Beh, che problema c’è?” pensiamo “Piazzo un porta targa laterale e il gioco è fatto: linea della moto salva e posizione della targa più discreta”.
Certo, è una soluzione piacevole alla vista e usata da molti, nei cui confronti però le Forze dell’Ordine sono spesso inflessibili; come pure molte volte sanzionano l’installazione di un porta targa sì aftermarket, ma non laterale. E qui nasce spontaneo l’interrogativo: il supporto originale che sostiene la targa non può proprio essere sostituito?
Vediamo di capirlo.
La normativa applicabile parla esclusivamente di “alloggiamento targa” e mai di “porta targa”; tali termini non possono però essere ritenuti sinonimi.
Esaminando le norme, infatti, pare potersi dire che il primo consiste in quel supporto atto a garantire la visibilità della targa; di conseguenza, necessita di essere definito sia nelle dimensioni che nelle posizioni in cui può essere installato.
Il secondo pare invece costituito da quel supporto che, semplicemente, deve consentire il fissaggio della targa (e del relativo alloggiamento) nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la collocazione della stessa.
Poniamo il caso che la targa sia posta su una base, a sua volta fissata ad un braccio installato sul perno ruota: la base sarebbe l’alloggiamento, il braccio sarebbe il porta targa. 
L’interpretazione qui proposta sembra peraltro avallata dal Ministero dei Trasporti che, nella nota prot. 102075 del 26 novembre 2009, afferma espressamente: “La citata direttiva 1993/94/CEE (ora 2009/62/CE) specifica le caratteristiche dimensionali dell’alloggiamento della targa, nonché le relative specifiche di posizione affinché sia garantita la visibilità della targa stessa. Nulla specifica circa le modalità di fissaggio della targa, né vieta l’uso di un eventuale porta targa”.
Di conseguenza, la targa può essere fissata su un supporto anche non originale, purché siano rispettate le disposizioni che ne garantiscono la visibilità.
In proposito, rilevano soprattutto l’art. 259 del Regolamento Attuativo al Codice della Strada e la già citata Direttiva 2009/62/CE; occorre da subito evidenziare che queste disposizioni non sono d’immediata e intuitiva comprensione: ciò peraltro pare inevitabile, in quanto contengono oggettivi parametri in base ai quali fissare la targa nell’esatta posizione.
Ma vediamo quali effettivamente sono le prescrizioni applicabili.
In primo luogo, il citato art. 259 indica quale debba essere la posizione in larghezza della targa, ossia se possa o meno essere spostata a destra o sinistra rispetto alla linea di simmetria della moto; a differenza di quanto pensano in molti, il nostro ordinamento consente di posizionarla non esattamente al centro: per la precisione, è vietato fissarla più a destra della linea di simmetria, mentre è consentito porla più a sinistra.
Addirittura – precisa la norma – il limite è rappresentato dalla parte più sporgente in larghezza della moto (che, verosimilmente, è il manubrio).
Sotto questo profilo, quindi, un porta targa laterale è del tutto conforme alla legge.
La norma ha poi cura di precisare l’inclinazione della targa, vero e proprio cruccio di molte trasformazioni custom: è prevista una tolleranza di soltanto 5°, anche se – qualora lo richieda “la forma del veicolo – è  consentito raggiungere un’inclinazione massima di 30°. A prescindere dal fatto che è difficile comprendere cosa si intenda per “forma del veicolo”, è quindi chiaro che una targa inclinata oltre i 30° è vietata dall’ordinamento e verrà contestata dalle Forze dell’Ordine.
È previsto, altresì, che il bordo inferiore della targa non possa essere posizionato sotto i 20 cm di distanza dal suolo e quello superiore oltre il metro e 20 cm.
Ma la disposizione veramente più complessa è l’ultimo comma dell’art. 259, che definisce le “condizioni geometriche di visibilità”. In pratica e utilizzando un linguaggio da profano, affinché una targa possa considerarsi a norma, dev’essere visibile: in orizzontale (sia a destra che a sinistra), spostandosi lateralmente ad essa e formando con la medesima un angolo di 30°; in verticale, guardando la targa e formando con il suo bordo superiore un angolo di 15°. Insomma, o si è ingegneri o non si capisce praticamente nulla; tuttavia, è chiaro che la targa dev’essere ben visibile, perché deve potersi leggere anche spostandosi lateralmente sia a destra che a sinistra. Di questo dovremo tenerne conto quando costruiamo o acquistiamo un porta targa laterale: in sostanza, dovremo fissare la targa non all’altezza del perno ruota (perché non soddisferebbe certo i suddetti parametri di visibilità), ma in una posizione che praticamente equivalga (o sia di poco inferiore) al punto in lunghezza più arretrato della moto. Da ciò deriva che, ad esclusione dello “spostamento” a sinistra, la nostra targa sarebbe fissata in una posizione non molto differente da quella originale.
Ma cosa si rischia circolando con una targa installata in difformità alla disciplina applicabile?
L’art. 100, commi 9, 11 e 15 del Codice della Strada prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dai 52 ai 207 Euro, il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi e – in caso di reiterazione della violazione – la confisca amministrativa del medesimo.

Concludendo: è certamente consentito sostituire il porta targa OEM, come pure è possibile montarne uno laterale; l’unica condizione da soddisfare è il rispetto delle norme che disciplinano la visibilità della targa. E anche qui, duole ammetterlo, torniamo al discorso affrontato nel precedente articolo: se è vero che in Italia le modifiche si possono effettuare, è altrettanto vero che le restrizioni imposte conducono a risultati non molto diversi dall’allestimento originale del veicolo. Insomma, chi investirebbe tempo e denaro per delle modifiche che nessuno può vedere?

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