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La presente immagine è esemplificativa e per nulla riferita al contenuto dell'articolo. |
Abbiamo passato un inverno a progettare prima e
realizzare poi il posteriore del nostro ferro, siamo stati attenti alle linee
complessive della moto, abbiamo calcolato al millimetro la distanza tra pneumatico
e parafango; bene, risultato assicurato? Assolutamente no: dobbiamo comunque
fissare da qualche parte quel quadrato a fondo bianco con lettere e numeri,
noto col nome di targa, che sicuramente infliggerà un colpo mortale alla nostra
opera di fine estetica.
“Beh, che problema c’è?” pensiamo “Piazzo un porta
targa laterale e il gioco è fatto: linea della moto salva e posizione della
targa più discreta”.
Certo, è una soluzione piacevole alla vista e usata
da molti, nei cui confronti però le Forze dell’Ordine sono spesso inflessibili;
come pure molte volte sanzionano l’installazione di un porta targa sì
aftermarket, ma non laterale. E qui nasce spontaneo l’interrogativo: il
supporto originale che sostiene la targa non può proprio essere sostituito?
Vediamo di capirlo.
Esaminando le norme, infatti, pare potersi dire che
il primo consiste in quel supporto atto a garantire la visibilità della targa;
di conseguenza, necessita di essere definito sia nelle dimensioni che nelle
posizioni in cui può essere installato.
Il secondo pare invece costituito da quel supporto
che, semplicemente, deve consentire il fissaggio della targa (e del relativo
alloggiamento) nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la collocazione
della stessa.
Poniamo il caso che la targa sia posta su una base,
a sua volta fissata ad un braccio installato sul perno ruota: la base sarebbe l’alloggiamento,
il braccio sarebbe il porta targa.
L’interpretazione qui proposta sembra peraltro avallata
dal Ministero dei Trasporti che, nella nota prot. 102075 del 26 novembre 2009,
afferma espressamente: “La citata
direttiva 1993/94/CEE (ora 2009/62/CE) specifica
le caratteristiche dimensionali dell’alloggiamento della targa, nonché le
relative specifiche di posizione affinché sia garantita la visibilità della
targa stessa. Nulla specifica circa le
modalità di fissaggio della targa, né vieta l’uso di un eventuale porta targa”.
Di conseguenza, la targa può essere fissata su un
supporto anche non originale, purché siano rispettate le disposizioni che ne garantiscono
la visibilità.
In proposito, rilevano soprattutto l’art. 259 del
Regolamento Attuativo al Codice della Strada e la già citata Direttiva
2009/62/CE; occorre da subito evidenziare che queste disposizioni non sono
d’immediata e intuitiva comprensione: ciò peraltro pare inevitabile, in quanto
contengono oggettivi parametri in base ai quali fissare la targa nell’esatta
posizione.
Ma vediamo quali effettivamente sono le
prescrizioni applicabili.
In primo luogo, il citato art. 259 indica quale
debba essere la posizione in larghezza della targa, ossia se possa o meno
essere spostata a destra o sinistra rispetto alla linea di simmetria della moto;
a differenza di quanto pensano in molti, il nostro ordinamento consente di
posizionarla non esattamente al centro: per la precisione, è vietato fissarla
più a destra della linea di simmetria, mentre è consentito porla più a
sinistra.
Addirittura – precisa la norma – il limite è
rappresentato dalla parte più sporgente in larghezza della moto (che,
verosimilmente, è il manubrio).
Sotto questo profilo, quindi, un porta targa
laterale è del tutto conforme alla legge.
La norma ha poi cura di precisare l’inclinazione
della targa, vero e proprio cruccio di molte trasformazioni custom: è prevista
una tolleranza di soltanto 5°, anche se – qualora lo richieda “la forma del veicolo” – è
consentito raggiungere un’inclinazione massima di 30°. A prescindere dal
fatto che è difficile comprendere cosa si intenda per “forma del veicolo”, è quindi chiaro che una targa inclinata oltre i
30° è vietata dall’ordinamento e verrà contestata dalle Forze dell’Ordine.
È previsto, altresì, che il bordo inferiore della
targa non possa essere posizionato sotto i 20 cm di distanza dal suolo e quello
superiore oltre il metro e 20 cm.
Ma la disposizione veramente più complessa è
l’ultimo comma dell’art. 259, che definisce le “condizioni geometriche di visibilità”. In pratica e utilizzando un
linguaggio da profano, affinché una targa possa considerarsi a norma,
dev’essere visibile: in orizzontale (sia a destra che a sinistra), spostandosi
lateralmente ad essa e formando con la medesima un angolo di 30°; in verticale,
guardando la targa e formando con il suo bordo superiore un angolo di 15°.
Insomma, o si è ingegneri o non si capisce praticamente nulla; tuttavia, è
chiaro che la targa dev’essere ben visibile, perché deve potersi leggere anche
spostandosi lateralmente sia a destra che a sinistra. Di questo dovremo tenerne
conto quando costruiamo o acquistiamo un porta targa laterale: in sostanza,
dovremo fissare la targa non all’altezza del perno ruota (perché non
soddisferebbe certo i suddetti parametri di visibilità), ma in una posizione
che praticamente equivalga (o sia di poco inferiore) al punto in lunghezza più
arretrato della moto. Da ciò deriva che, ad esclusione dello “spostamento” a
sinistra, la nostra targa sarebbe fissata in una posizione non molto differente
da quella originale.
Ma cosa si rischia circolando con una targa
installata in difformità alla disciplina applicabile?
L’art. 100, commi 9, 11 e 15 del Codice della
Strada prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dai 52
ai 207 Euro, il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi e – in caso di
reiterazione della violazione – la confisca amministrativa del medesimo.
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