Nuove regole per cerchi e pneumatici: non è tutto oro quel che luccica

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Per quanto concerne l’installazione di cerchi e pneumatici diversi dagli originali, il Decreto Ministeriale n. 20 del 10 gennaio 2013 ha introdotto una procedura omologativa molto più snella della precedente. Tra gli amanti di moto custom si diffuse presto l’entusiasmo, in quanto sembrava che le modifiche tanto agognate potessero finalmente essere realizzate senza eccessivi patemi d’animo; esaminando tuttavia il testo del Decreto, tale euforia si rivela del tutto immotivata.
Innanzitutto, pare opportuno premettere che il citato Decreto Ministeriale contiene norme relative a: omologazione del cerchio;  installazione del medesimo; aggiornamento della Carta di Circolazione.
Quanto al primo profilo, per conseguire l’omologazione è necessario che il cerchio risulti “progettato, costruito e montato in modo che … non siano alterate le originarie caratteristiche del veicolo in termini di prestazioni e sicurezza, nonché in modo da resistere agli agenti di corrosione e di invecchiamento cui è esposto”. Altra condizione per l’omologazione è che l’installazione del cerchio consenta “il ripristino della configurazione originaria del veicolo con la semplice rimozione del sistema ruota (sinonimo di “cerchio”, cfr. Reg. 124 UN/ECE, punto 2.1)”. Una volta conseguita l’omologazione, il produttore è tenuto a rilasciare: apposito “certificato di conformità” per ogni sistema prodotto conformemente al tipo omologato; specifiche “prescrizioni per l’installazione”, comprendenti le indicazioni generali e particolari. Viene quindi assegnato un numero di omologazione, riportato sul componente con il relativo marchio in modo ben leggibile e indelebile.
Non è più richiesto, quindi, il nulla osta della casa costruttrice del veicolo; lo è soltanto qualora il nuovo cerchio “richieda sostituzione o modifiche di parti del veicolo al di fuori del sistema stesso, ovvero di software per la gestione dei sistemi anti-bloccaggio, controllo della trazione e della stabilità del veicolo con altri di caratteristiche diverse da quelli previsti dal medesimo costruttore del veicolo”.
Relativamente alle operazioni di istallazione, il Decreto si limita a precisare che esse non devono comportare modifiche a parafanghi, passaruote, fiancate o altri elementi della carrozzeria; inoltre, l’operatore è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione in cui certifica l’osservanza delle prescrizioni disposte dal costruttore per l’installazione del componente.
Il provvedimento ministeriale prevede altresì che “L’installazione di un sistema ruota su di un veicolo comporta, a seguito di visita e prova, l’aggiornamento della Carta di Circolazione”; è comunque consentito derogare a tale necessità se dall’installazione non consegue “variazione delle misure degli pneumatici già previste in sede di omologazione del veicolo dal costruttore dello stesso”. In questo caso, tuttavia, bisogna tenere a bordo i sopraddetti dichiarazione dell’installatore e certificato di conformità rilasciato dal produttore del cerchio.
La nuova procedura omologativa, quindi, è effettivamente più snella e celere della precedente: non richiede sempre e comunque il nulla osta della casa costruttrice del veicolo; fa ricadere tutte le pratiche di omologazione al produttore del cerchio; lascia al privato la sola incombenza di aggiornare la Carta di Circolazione.
Purtroppo però – ed è questo il vero problema – il Decreto Ministeriale si applica solo alle autovetture. Infatti, l’art. 2 (recante “Campo di applicazione”) prevede al comma 1: “Il presente decreto disciplina le procedure per l’approvazione nazionale, ai fini dell’omologazione, e le procedure di installazione di sistemi ruote su veicoli delle categorie internazionali M1 ed M1G, quali elementi di sostituzione dei corrispondenti componenti originali o loro ricambi”. Ai sensi dell’art. 47, comma 2, Codice della Strada, la categoria M è costituita dai “veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote” e, nello specifico, sono riconducibili alla categoria M1 quelli che hanno “al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente”.
È quindi chiaro che, qualora s’intenda installare cerchi diversi dagli originali sulla propria moto, sarà necessario seguire la tortuosa procedura precedentemente prevista. Di conseguenza, nell’auspico che futuri provvedimenti estendano la disciplina contenuta del Decreto Ministeriale n. 20/2013 alle due ruote, si è tenuti a percorrere il seguente iter:
- chiedere e ottenere dalla casa costruttrice apposito nulla osta o, in alternativa, farsi rilasciare da un ingegnere meccanico iscritto all’albo specifica relazione tecnica, nella quale viene dato atto che le nuove misure di cerchi e pneumatici sono compatibili con il veicolo;
- recarsi presso la Motorizzazione e compilare la domanda di visita e prova, allegando la Carta di Circolazione, il nulla osta o la relazione tecnica e, per velocizzare la definizione della pratica, le pagine significative in copia fotostatica delle Tabelle CUNA (tavole comparative delle dimensioni dei pneumatici in base alla circonferenza di rotolamento, facilmente reperibili anche online);
- pagare tramite bollettino postale le tariffe richieste per l’espletamento della procedura;
- effettuare le operazioni di visita e prova presso la Motorizzazione. Al termine, sarà lo stesso Ufficio Provinciale ad aggiornare la Carta di Circolazione, aggiungendovi le misure di pneumatici oggetto della procedura.

Concludendo, è palese che il Decreto Ministeriale n. 20/2013 non contiene alcun beneficio per gli amanti di moto custom, in quanto si applica esclusivamente al settore automobilistico. Malgrado quest’ultimo goda di indiscussa preponderanza rispetto a quello motociclistico, sia per il numero di veicoli circolanti che per l’entità degli investimenti, il quadro normativo risulterebbe più chiaro se le riforme fossero trasversali, ossia concernenti tanto le due quanto le quattro ruote: è ovvio che alcuni aspetti non potrebbero mai trovare unitaria disciplina, ma per molti altri – tra cui cerchi e pneumatici – non vi sarebbe alcun problema.
Anche in questo caso, quindi, le istituzioni hanno confermato l’atteggiamento di estrema diffidenza nei confronti del customizing, soprattutto motociclistico, introducendo norme che di fatto complicano il quadro d’insieme e creano pericolose zone d’ombra; ne conseguono incertezza e titubanza di operatori e potenziali clienti, a chiaro danno di un settore che – se valorizzato – risulterebbe fonte vivace e dinamica di benessere.

6 commenti:

  1. Salve,
    Ho una Wide Glide che sull'anteriore ha il 80/90-21.
    Ovviamente di montare un 90/90-21 non se ne parla vero?
    Anche se solo di 1cm più larga?

    Grazie1000

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    1. Innanzitutto grazie per il commento. Quanto alla domanda, la risposta non può prescindere dalla Carta di Circolazione, ove vengono espressamente riportate tutte le misure di pneumatici che potrebbe montare la tua moto. Quindi: se è indicata anche quella che vorresti installare, tutto ok; altrimenti, devi aggiornare la Carta di Circolazione con la procedura delineata nell'articolo e farti aggiungere lo pneumatico 90/90-21. Anche soltanto per scrupolo, dai un'occhiata alle Tabelle CUNA. Tanta buona strada e continua a seguirci!

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  2. Salve Maurizio, una domanda. Volendo invece mantenere i cerchi di serie e le gomme con misure da libretto ma con codice di velocità inferiore - nella fattispecie tassellati per il fuoristrada con indicazione M+S - devo comunque aggiornare la carta di circolazione o è sufficiente l'uso temporaneo come gomme per usi speciali?

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    1. Innanzitutto, grazie del commento. Per quanto riguarda il quesito, ti posso dire questo: non c'è bisogno in tali casi di aggiornare la Carta di Circolazione; anzi, è espressamente consentito circolare (NB: soltanto per il periodo invernale) con pneumatici M+S il cui indice è inferiore a quello riportato sul libretto. Unica avvertenza: il codice non deve comunque essere inferiore al Q. E' anche consentito installare pneumatici con un indice inferiore fuori dal periodo invernale, ma solo per utilizzi specifici (ad esempio, recarsi in montagna durante l'estate).

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  3. Buongiorno Maurizio una informazione... vorrei cambiare i cerchioni della mia moto (Harley) mantenendo tutte le misure standard... solo per una questione estetica quindi... senza modificare minimamente la larghezza del copertone. Operando in questo senso vodo in contro a qualche infrazione... de facto alla lettura della gomma non cambia nulla.

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  4. Buonasera Jena, innanzitutto grazie per il commento; quanto al quesito da te proposto, ti posso dire questo: essendo i cerchi considerati una caratteristica costruttiva e funzionale, ogni loro modifica dovrebbe comportare la sottoposizione del veicolo alle operazioni di visita e prova, con conseguente aggiornamento del Libretto. La tua moto, infatti, è stata omologata così e così dovrebbe restare (ad eccezione del caso in cui, come detto, le modifiche apportate siano state annotate sul Libretto). È anche vero, tuttavia, che la semplice sostituzione “estetica” non comporta alcuna variazione di quanto è riportato sul Libretto stesso; così come è vero, per inciso, che i cerchi non recano alcuna marcatura di omologazione (dal 2015, infatti, è obbligatoria solo per le automobili).
    Come spesso accade, quindi, le stesse Norme si prestano a diverse interpretazioni: da un lato, c’è chi sostiene la necessità di sottoporre il veicolo a visita e prova, con conseguente aggiornamento del Libretto; dall’altro, c’è chi ritiene che – non essendo state modificate le dimensioni degli pneumatici originali – si possa tranquillamente circolare senz’alcuna formalità.
    Ma cosa rischi? Molto spesso le FdO applicano il severo art. 78, comma 3, CDS: multa da 419 a 1.682 € e ritiro del Libretto; tale applicazione, tuttavia, è a parere di chi scrive illegittima perché le caratteristiche “estetiche” dei cerchi non sono riportate a Libretto. Piuttosto, potrebbe ritenersi applicabile l’art. 71, comma 6, CDS, che – per come è scritto – pare riferirsi a tutte le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali non menzionate a Libretto: multa da 84 a 335 €. Inoltre, qualora i cerchi scelti apparissero alle FdO lesivi della sicurezza stradale, potrebbe essere applicato l’art. 80, comma 5, con conseguente sottoposizione del veicolo alla cosiddetta “revisione straordinaria”.

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