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Ipotizziamo che si intenda intervenire sull’impianto frenante del
proprio ferro, sostituendolo con uno più performante; a rilevare sotto tale
profilo è il Decreto Ministeriale n. 147/2010, che disciplina l’omologazione e
le procedure di installazione dei sistemi frenanti destinati a sostituire i
corrispondenti componenti originali.
La richiamata normativa, in particolare, richiede espressamente che i
sistemi frenanti aftermarket:
- siano omologati;
- siano costituiti da più elementi
(ossia pinze freno, guarnizioni, adattatori pinze, tubazioni di collegamento,
sensori, pompe freno);
- presentino caratteristiche diverse (per materiali, forma
o grandezza) rispetto ai corrispondenti elementi originali;
- siano progettati,
costruiti e installati in modo da non alterare le funzioni dell’impianto di
frenatura originario del veicolo.
Per gli interventi di modifica in discorso non è richiesto il preventivo nulla osta della casa
costruttrice del veicolo, necessario esclusivamente qualora il sistema – una
volta installato – non consenta il ripristino della configurazione originaria
con la semplice rimozione dello stesso e il montaggio dei corrispondenti
elementi originari.
Sotto il profilo dell’omologazione dell’intero “sistema dischi freno”, ci si limita a sottolineare che la relativa
procedura è a esclusivo carico del produttore; per quanto invece attiene
l’installazione, il costruttore medesimo è tenuto a corredare ogni singola
unità del sistema con apposite “prescrizioni”. È altresì richiesto
che l’installatore professionale – una volta montato il sistema – rilasci
specifica dichiarazione compilando
l’apposito modello, certificando in tal modo l’osservanza delle citate
disposizioni del costruttore; in particolare, tale dichiarazione deve contenere:
- numero di targa e telaio del veicolo;
- numero di omologazione del sistema dischi
freno;
- elementi costitutivi del sistema medesimo;
- specifica dichiarazione di
osservanza delle prescrizioni del costruttore.
Viene altresì allegato in copia
il documento di identità dell’installatore.
La procedura in discorso necessita ancora di un’incombenza per essere
totalmente conforme alla normativa vigente: è infatti necessario sottoporre a visita e prova il veicolo presso il
competente Ufficio della Motorizzazione Civile. In tale sede, si verifica la
conformità del sistema installato a quello omologato e si procede all’aggiornamento della Carta di
Circolazione.
In
conclusione, è vero che la nuova procedura non richiede più il nulla osta della
casa costruttrice, risultando così nel complesso meno laboriosa della
precedente; è però anche vero che introduce l’incognita delle operazioni di
visita e prova. Per qualche strana e incomprensibile ragione, infatti, non si
è tutt’ora in grado di capire preventivamente se il proprio progetto
raccoglierà o meno giudizio positivo dagli ingegneri preposti. Prima di
giungere a giudizi avventati, è bene tuttavia attendere qualche tempo: si deve
infatti ancora constatare come tale recente normativa venga applicata nella
pratica.
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